- L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima dell’adunanza in prima convocazione (art. 66 disp. Att. c.c., 3° comma).
- L’Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno della prima (art. 66 disp. Att. c.c., 4° comma).
- L’Assemblea in seconda convocazione potrà tenersi tra il giorno successivo a quello della prima convocazione e non oltre 10 giorni (art. 1136 c.c. comma 3°)
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Art. 66 disp. Att. c.c., 3° comma c.c.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Art. 66 disp. Att. c.c., 4° comma c.c.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
Riferimenti giurisprudenziali:
Corte di Cassazione, sezione VI, 26 settembre 2013, N° 22047
Ai fini della valutazione dell’osservanza del termine di cinque giorni ex art. 66 att. c.c. (entro il quale deve essere comunicato ai condomini l’avviso di convocazione dell’assemblea) deve aversi riguardo dell’assemblea in prima convocazione.
Tribunale civile di Genova, Sez. III, 21 marzo 2014, N° 1041
La prova emersa nel corso del giudizio dell’avvenuto deposito della busta contenente il verbale dell’assemblea condominiale nella cassetta delle lettere del condomino assente alla’adunanza comporta l’insorgenza della presunzione “iuris tantum” di conoscenza in capo al destinatario posta dall’articolo 1135 c.c., nonché con essa la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c.
Corte di Cassazione, sezione II°, 01 luglio 2005, N° 14065
Per la validità della convocazione dell’Assemblea, la Legge ritiene sufficiente che il condomino sia avvisato in tempo utile, con qualsiasi mezzo, per cui la prescrizione dell’articolo 66 disp. Att. c.c., deve ritenersi osservata qualora almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza pervenuto al suo domicilio, della disponibilità della raccomandata di convocazione presso l’Ufficio postale, giusta la presunzione generale di conoscenza degli atti ricettizi fissata dall’articolo 1335 c.c., non trovando applicazione le particolari formalità di notifica prescritte per gli atti giudiziari.
Articolo 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza – La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Cass. civ., sez. VI, 26-09-2013, n. 22047
Ai fini della valutazione dell’osservanza del termine di cinque giorni ex art. 66 att. c.c. (entro il quale deve essere comunicato l’avviso di convocazione dell’assemblea) deve aversi riguardo all’assemblea in prima convocazione.
Assemblea dei Condomini – Convocazione
Cassazione civile, sez. II, 02/08/2016 n. 16081
In capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque, obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente a quella di proposizione dell’opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui all’art. 641 c.p.c.
Cassazione civile, sez. II, 28/12/2011 n. 29386
In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
Commento:
Le suddette sentenze traggono origine da due diversi casi:
Quello alla base della sentenza del 2016 in cui il Condominio sosteneva l’avvenuta conoscenza del verbale assembleare, ai fini del termine di decadenza per l’azione di impugnazione di un deliberato assembleare, ex art. 1137 c.c., con l’inserimento del predetto verbale nell’ambito del fascicolo a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo a carico del medesimo condomino.
Nel caso in cui alla sentenza del 2011 il Condominio sosteneva l’avvenuta comunicazione di un verbale assembleare nell’ambito di un plico postale con più documenti inviato al condomino.
Per entrambi i casi non si è ritenuta data la comunicazione del verbale assembleare come richiesto dall’articolo 1137 c.c.