In virtù del nuovo articolo 67 – comma 2 delle disposizioni di attuazione al codice civile:
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice (dunque a maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote).
Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente (maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote) può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cose comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’Amministratore.