Ai sensi del riformato articolo 66 disp. att. c.c. per la convocazione assembleare è richiesta la forma scritta, nonché la trasmissione a seguito di ben specificati mezzi:
- posta raccomandata
- posta elettronica certificata
- fax
- consegna a mani
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Tribunale di Genova, 23 ottobre 2014, N° 3350
Il Legislatore della riforma mediante la specifica indicazione delle modalità della convocazione ha tipizzato le forme di comunicazione dell’avviso, privilegiando quelle che consentono di aver certezza della conoscibilità della stessa. In questo contesto le convocazioni via e-mail sono valide solo se avvengono tra indirizzi di posta elettronica certificata, poiché solo a queste la legge riconosce il valore della tradizionale raccomandata.
Assemblea dei Condomini – Convocazione
Cassazione civile, sez. II, 02/08/2016 n. 16081
In capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque, obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente a quella di proposizione dell’opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui all’art. 641 c.p.c.
Cassazione civile, sez. II, 28/12/2011 n. 29386
In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
Commento:
Le suddette sentenze traggono origine da due diversi casi:
Quello alla base della sentenza del 2016 in cui il Condominio sosteneva l’avvenuta conoscenza del verbale assembleare, ai fini del termine di decadenza per l’azione di impugnazione di un deliberato assembleare, ex art. 1137 c.c., con l’inserimento del predetto verbale nell’ambito del fascicolo a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo a carico del medesimo condomino.
Nel caso in cui alla sentenza del 2011 il Condominio sosteneva l’avvenuta comunicazione di un verbale assembleare nell’ambito di un plico postale con più documenti inviato al condomino.
Per entrambi i casi non si è ritenuta data la comunicazione del verbale assembleare come richiesto dall’articolo 1137 c.c.