Antenna TV – satellitare – telefonia mobile

L’INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE TV SATELLITARI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

Installazione da parte di un condomino di antenne sul tetto condominiale  Cassazione Sezione seconda civile 27 febbraio 2007 n. 4617   Non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò in quanto l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione.

Recente Sentenza:    Antenna televisiva: i limiti al diritto di installazione sulla proprietà condominiale

Cassazione , sez. II civile, sentenza 06.05.2005 n° 9393

Il diritto del singolo condomino di installare l’antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l’utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri.   Lo ha stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9393 del 6 maggio 2005, accogliendo la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che chiedeva la rimozione dell’antenna collocata sulla sua proprietà da un condomino, il quale aveva la possibilità di ricevere i segnali televisivi apponendo l’impianto sul proprio terrazzo.

Indennità per posa antenne su proprietà privata

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259   “Codice delle comunicazioni elettroniche”   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 150     Art. 209   5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e’ necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e’ dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.

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Gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi, sono quelli che forniscono la fruizione del servizio di: radiodiffusione, terrestre e satellitare, la diffusione con conseguente riduzione della molteplicita’ di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Definizione di impianto:

a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano
elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;
d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

Caratteristiche generali

  1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali.
    2. A condizioni di non interferenza e’ prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
    3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

    Divieti di discriminazione

  2. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
    2. L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

Qualita’ di ricezione

La qualita’ di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Criteri realizzativi

  1. L’impianto centralizzato e’ dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
    2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformita’ di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.

    Individuazione dei segnali

L’installazione di ogni impianto centralizzato e’ preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo
considerato e da quelli satellitari prescelti.

Distribuzione dei segnali

  1. L’impianto centralizzato permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati dall’individuazione dei segnali
    2. L’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre
    che dei segnali individuati sulla base delle risultanze individuate, dei voluti:
    a) segnali terrestri secondari;
    b) altri segnali.

    Documentazione tecnica

    1. L’impianto e’ corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformita’ a quanto previsto nel presente decreto.

    Efficacia

  2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

    2. Gli impianti centralizzati gia’ installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI PER L’INSTALLAZIONE  DI UN IMPIANTO TV-SATELLITARE CENTRALIZZATO

1. le maggioranze necessarie :


Un elemento fondamentale per l’installazione dell’antenna centralizzata riguarda l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale. Tracciamo ora le linee essenziali sulle quali fondare l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale.
Innanzitutto occorre esaminare il tipo di maggioranze necessario per deliberare la realizzazione di impianti centralizzati destinati a tutti i condomini e, soprattutto, pagati da tutti. Occorrono tipi diversi di maggioranze a seconda che nell’edificio esista già un impianto televisivo centralizzato o meno.

a)     Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione della tv tradizionale esista già, riconvertirlo ed estenderlo in impianto satellitare significa modificare un impianto tecnologico già esistente.
In questi casi, la deliberazione deve essere approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c.

In prima convocazione sarà necessaria la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera sarà approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

In seconda convocazione non sarà necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.

b)     Nel caso in cui nell’edificio esistano solo antenne singole si tratta di deliberare una vera e propria miglioria e non semplicemente di integrare un impianto già esistente. La giurisprudenza ha precisato che per miglioria deve intendersi non una innovazione necessaria, ma una innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (Cass. Civ. 30.5.96, n. 5028). Ciò significa che l’installazione di un’antenna centralizzata rientra nel concetto di miglioria di cui all’art. 1120 c.c., e pertanto, i condomini possono deliberarne l’installazione con le maggioranze previste dagli art.li 1120 e 1136 c.c.

In prima convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi). In seconda convocazione la delibera dovrà, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi).

  1. c)      Nel caso in cui l’immobile in cui deve essere installata l’antenna centralizzata sia fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista degli impianti tecnologici esistenti, ovvero quando tali caratteristiche siano riferibili allo stato iniziale dell’immobile, si potrebbe ipotizzare che la realizzazione di un impianto all’avanguardia, quale l’impianto satellitare centralizzato, rappresenti una vera e propria innovazione di carattere voluttuario.

In questo caso non è sufficiente che la delibera sia approvata con la maggioranza anche qualificata, in quanto i condomini dissenzienti non possono essere obbligati a contribuire alle spese. Prevede, infatti, l’art. 1121 c.c. che, qualora l’innovazione abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni dell’edificio e consista in impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini non interessati sono esonerati dal partecipare alla spesa. I condomini che decidono di installare l’impianto possono predisporre – insieme all’installatore – particolari accorgimenti affinché gli appartamenti dei condomini dissenzienti siano esclusi dalla ricezione dei segnali trasmessi dal satellite.
Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, l’innovazione non sarà consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata intenda, comunque, sopportarne integralmente la spesa.

A parziale modifica di quanto sopra è intervenuta la

Legge 20 marzo 2001, n. 66

Art. 13 Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 

2. libertà per gruppi di condomini di realizzare l’impianto centralizzato indipendentemente dall’approvazione  dell’assemblea condominiale 


Come si è visto, la normativa vigente statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l’installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione (Cass. Civ. 16.12.83 n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85 n. 5399).   Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini, riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche, a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario (come ad esempio nei casi in cui non vi sia spazio disponibile oppure ragioni di estetica impediscono l’installazione dell’antenna).   Tutto ciò vuol dire che, anche se in sede di delibera assembleare non si raggiungono le dovute maggioranze, gruppi di condomini interessati possono, comunque, dare mandato all’amministratore del condominio di far predisporre un impianto satellitare limitato ai loro appartamenti facendosi loro stessi carico di tutte le spese. In questi casi può verificarsi il rischio che i condomini che non partecipano alla spesa possano, comunque, captare i programmi trasmessi via satellite anche dai loro appartamenti. Per evitare ciò si potrà verificare con l’installatore di realizzare sistemi di inibizione alla distribuzione del segnale negli appartamenti esclusi dalla innovazione, o comunque ricercare soluzioni caso per caso.

I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all’iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà dell’immobile, potranno successivamente partecipare all’innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio – o il gruppo di condomini che ha realizzato l’impianto – deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute dagli altri e, da quel momento in poi, anche quel condomino parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dello stesso impianto.
Anche nel caso in cui l’impianto centralizzato venga realizzato solo da una parte dei condomini, questi hanno diritto alle detrazioni fiscali introdotte dalla legge per gli incentivi sulle ristrutturazioni per il 1998 e il 1999. Nel caso, invece, in cui sia un singolo condomino ad installare l’antenna parabolica, questo non avrà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.

3. impianto centralizzato e antenne individuali 


La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione di un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini (Cass. Civ. 6.11.85, n. 5399 e Cass. Civ. 3.8.90, n. 7825).   Così come non può essere vietata la installazione di antenne autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già possiedono un’antenna di eliminarla. In tal caso l’amministratore stesso potrà proporre, consultando l’installatore, una soluzione volta a sfruttare l’impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo in centralizzato.   Le spese per la realizzazione dell’impianto centralizzato ricadono sui proprietari degli appartamenti anche se nulla vieta di raggiungere accordi tra proprietari e inquilini per il concorso, anche parziale, alle spese necessarie.
La Cassazione (con sentenza 2.8.69, n. 2916) ha ritenuto corretto il riparto delle spese per l’installazione di un’antenna centralizzata in parti uguali tra i condomini, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali gli stessi, e cio’ ai sensi dell’art. 1123 c. 1 e 2 del Codice Civile. La cosa risponde anche ad una prassi ormai consolidata , ma nulla vieta che in sede di delibera i condomini decidano per la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprieta’.

I VANTAGGI FISCALI

1. che cosa stabilisce la legge sugli incentivi per le ristrutturazioni a proposito degli impianti centralizzati 
Una delle ragioni alla base dell’opportunità di realizzare oggi l’impianto centralizzato per la tv via satellite risiede nei vantaggi economici e fiscali: chi infatti sosterrà nel  corso di questi anni spese per la realizzazione di detto impianto potrà detrarsi dalla dichiarazione dei redditi sino al 36% delle spese sostenute.
Naturalmente la normativa per gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e’ stata concepita per un insieme complessivo di interventi, di cui l’installazione dell’antenna parabolica centralizzata rappresenta solo un aspetto parziale. Sara’ dunque bene includere la realizzazione dell’impianto centralizzato nel quadro piu’ ampio degli interventi di ristrutturazione edilizia che ogni condominio prevedera’ di realizzare nei prossimi due anni, al fine di utilizzare al meglio i vantaggi economici e fiscali di tale opportunita’.   La legge sugli incentivi per la ristrutturazione del patrimonio edilizio (L. 449 del 27 dicembre 1997) e la circolare applicativa del Ministero delle Finanze (n. 57/E del 24 febbraio 1998) hanno inserito – all’interno delle agevolazioni fiscali introdotte a favore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni degli edifici – tra gli interventi che possono usufruire dei benefici fiscali anche “le opere finalizzate alla cablatura degli edifici previste dalla L. 249/97 … per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative.(…)
L’importo da detrarre è pari al 36% dell’intero importo comprensivo dell’IVA, delle spese di progettazione e di quelle sostenute per prestazioni professionali. Tale importo va sottratto dall’importo dell’imposta che sarebbe dovuta per il relativo anno ma ciò solo fino alla concorrenza del suo ammontare (infatti qualora l’importo superasse il totale dell’IRPEF dovuto l’eccedenza va persa – vedi esempio nella tabella successiva). Naturalmente le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto centralizzato andranno sommate alle detrazioni riconducibili a tutti gli altri eventuali interventi di ristrutturazione immobiliare – previsti dalla legge – realizzati dal singolo inquilino o dal condominio nello stesso anno.
È importante rilevare che l’ammontare della spesa detraibile – secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero delle Finanze – è correlato alla realizzazione degli interventi per collegare le unità immobiliari (non è quindi detraibile la spesa per l’acquisto individuale del decodificatore ma tutte le opere per la realizzazione dell’impianto centralizzato).
Inoltre se uno stesso soggetto possiede o detiene più di un immobile, questi può calcolare la detrazione per ciascuna delle unità immobiliari possedute o detenute (cioè un proprietario di più immobili in uno stesso condominio che realizza un impianto centralizzato potrà detrarre l’importo di ogni singolo immobile coinvolto). Infine, anche in caso di comproprietà, contitolarità di diritto reale o coesistenza di più diritti reali, a ciascun comproprietario o contitolare spetta la detrazione per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

2.  chi ha diritto a tale beneficio e come ottenerlo 


Hanno diritto alla detrazione coloro che abbiano effettivamente sopportato la spesa, non importa se proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari e così via.
Nel caso di vendita dell’immobile le detrazioni che non sono state utilizzate dal venditore spettano, per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente (ciò vuol dire che, se colui che ha partecipato alla realizzazione dell’impianto centralizzato due anni dopo vende l’appartamento, l’acquirente avrà diritto di detrarre dall’IRPEF da lui dovuta per i restanti tre o otto anni – secondo la scelta fatta dal venditore di distribuire la detrazione in cinque od in dieci anni – la parte di spesa che non è stata ancora detratta dal venditore; il che potrà costituire, al momento della vendita dell’immobile, un significativo strumento di contrattazione).   Condizione per aver diritto alla detrazione è che i lavori siano eseguiti su edifici censiti al catasto o di cui sia stato chiesto l’accatastamento e sui quali risulti pagata l’ICI per il 1998/99 .
Le procedure e la documentazione da fornire – piuttosto articolata – si riferisce al complesso dei lavori di ristrutturazione effettuati dal condominio nel 1998 e nel 1999. Nel caso in cui il condominio avesse quindi in programma di effettuare – oltre all’impianto centralizzato – un’altra serie di interventi sarà bene dunque fornire la documentazione una sola volta riferita all’insieme dei lavori di ristrutturazione da effettuare, inserendo in essa anche la documentazione relativa all’impianto centralizzato.
Prima di iniziare i lavori il condominio – e per esso l’amministratore o uno qualunque dei condòmini, trattandosi di lavori su parti comuni – deve inviare al centro di servizio competente, mediante raccomandata:
Ø        la comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul modello ministeriale disponibile presso gli uffici del territorio e delle entrate del Ministero delle Finanze
Ø        i permessi comunali che abilitano l’esecuzione o la denuncia di inizio lavori (se sufficiente);
Ø        la documentazione catastale relativa all’immobile;
Ø        le ricevute di pagamento dell’ICI (non è tenuto a documentare il pagamento dell’ICI l’inquilino o chi ha comprato l’abitazione nel 1998);
Ø        le tabelle millesimali di ripartizione delle spese;
Ø        la deliberazione dell’assemblea condominiale;
Ø        una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (solo se i lavori eccedono l’importo di lire 100.000.000);
Ø        il contratto di affitto regolarmente depositato presso l’ufficio del registro (nel caso in cui i lavori siano effettuati dall’affittuario o dall’usufruttuario);
Ø        una dichiarazione con la quale il proprietario dell’appartamento dà il proprio consenso alla realizzazione dei lavori.
Prima di iniziare i lavori il condomino o il condominio deve, inoltre, comunicare, con raccomandata a.r., all’azienda sanitaria locale competente, la data di inizio dei lavori. La circolare ministeriale aggiunge che si deve comunicare anche:
1) la ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
2) la natura delle opere da realizzare;
3) l’impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributivi.
Il pagamento dei lavori deve essere effettuato attraverso bonifico bancario (N.B. è l’unico mezzo ammesso per avere diritto alla detrazione) intestato al condominio a favore dell’esecutore. Nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condòmini (trattandosi di lavori su parti comuni) e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.

Norme e sentenze

  • Sentenza emessa dalla Cassazione Civile sez. II il 6.11.85  Vi è indicata una tutela totale, libera e illimitata in ordine alla possibilità di installare l’impianto sul lastrico solare.
  • E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo n. 55 dell’11 febbraio 1997 il quale dà attuazione alla direttiva CEE 94/46L’art. 6 di tale decreto statuisce che l’abbonamento alle radiodiffusioni nazionali costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite.
  • La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 giugno 1998, ha precisato che è consentita la installazione di una antenna sul tetto comune da parte di un singolo condomino, a condizione che, per le dimensioni dell’antenna in rapporto a quelle del tetto, o per altre ragioni di fatto, tale uso non escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
  • L’art. 232 comma 2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi all’appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
  • La giurisprudenza ha chiarito che l’installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione (Cass. Civ. 16.2.83, n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85, n. 5399).
  • Sempre la Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione dell’antenna autonoma a meno che, così facendo, venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini (Cass. Civ. 5399/85 e Cass. Civ. 7825/90).

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).  Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997,

L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.  Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51,

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).  Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806

Il diritto all’installazione di antenne ed accessori – sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) – limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.  Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399,

L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento.  Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176,

Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.   Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.

Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.   Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139

In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.  Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517

Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.  Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.

Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.   Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.

E’ tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.  Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989

Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti.  Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.

L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell’art. 1102 cc.  Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51

L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.   Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.

L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.   Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.

Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ.  Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16

Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.   Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983

La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.
* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.

Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.
Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.

In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice “ponte radio”, che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice “collegamento di telecomunicazione” per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza. Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997),

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.  Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418

Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto dell’immobile locato).  Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997

L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.  Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987

Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.  Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825

Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa. Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969

E’ da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.  Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980