Sicurezza, le responsabilità del condominio e del professionista. Necessario verificare che l’installatore abbia le abilitazioni e le qualifiche per realizzare l’operazione
Fra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o d’ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico.
In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all’interno del cantiere, l’amministratore è responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Per questo motivo, è suo compito verifìcare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha specificato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale “committente” all’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione). Ciò a prescindere dal fatto che l’appaltodeilavori sia deciso attraverso una delibera assembleare o sia invece oggetto di una spontanea iniziativa dell’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri conservativi e di urgenza, salvo ratifica assembleare (come l’articolo 1130, comma 1, numero 4 del Codice civile o articolo 1135, comma 2, del Codice civile).
Riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, particolarmente delicati sono gli interventi in quota, vale a dire tutti quei lavori «che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile», (articolo 107 del Dlgs 81/08). Fra i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto rientrano le linee vita, un insieme di ancoraggi posti sulle coperture, alle quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. Le linee vita possono essere sia temporanee che stabili: nel primo caso sono utilizzate per il montaggio di prefabbricati e, una volta terminato il lavoro, vengono smontate; nel secondocaso, invece, sono installate in modo permanente sulle coperture degli edifici e utilizzate ogni qualvolta si debba procedere a opere di manutenzione.
La normativa nazionale sulle linee vita (Dlgs 81/2008, articolo 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”) a oggi è stata recepita solo da alcune regioni. In molti casi l’obbligo è limitato agli edifici di nuova costruzione o a quelli in cui è prevista manutenzione sulla copertura, anche se molte amministrazioni tendono a estenderne l’installazione anche per le ristrutturazioni significative di edifici esistenti. La prima regione a renderne obbligatoria l’istallazione è stata la Toscana, seguita da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche.
Prima di installare la linea vita (secondo la norma UNI EN 795) occorre verificare che l’installatore abbia le necessarie abilitazioni e qualifiche. Il progetto deve essere redatto da un professionista, che al termine dei lavori di posa deve sottoscrivere la relazione di calcolo attestante la corretta installazione, corredata dall’attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore. Il responsabile dell’edificio, inoltre, è comunque tenuto a custodire il libretto d’uso e manutenzione del sistema, così da essere tutelato in caso di eventuali incidenti. Inoltre, ogni volta che siano previsti interventi con l’utilizzo della linea vita, il responsabile dell’edificio è tenuto a informare gli operatori della presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche, in modo tale che gli operatori si possano dotare dei dispositivi di protezione individuale più adeguati.
Subito dopo l’installazione, la normativa prevede di verificare la resistenza del fissaggio, esercitando sugli ancoraggi una forza minima di 500 kg per 15 secondi. Quindi, periodicamente, la linea vita deve essere revisionata «almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi», come previsto dalla Uni En 11158. Infine, in seguito all’arresto di una caduta, prima di procedere a un ulteriore uso, è obbligatorio ispezionare il sistema.