Installazione inferriate su portefinestre
Quando si parla di decoro architettonico, ce lo dice da anni la Cassazione in assenza di una definizione legislativa, si fa riferimento all’estetica dell’edificio “data dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (così, Cass. n. 851/2007). Non è necessario pensare a particolari fregi ed ornamenti; il decoro architettonico è concetto riferibile anche ad edifici dalle linee estremamente semplici tali da caratterizzare l’estetica del palazzo (cfr. Cass. 4 aprile 2008 n. 8830).
In questo contesto, è sempre la Cassazione a parlare, alterare il decoro architettonico vuol dire recare “un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
Alterare il decoro, quindi, significa recare un danno estetico dal quale discenda un pregiudizio economico per il condominio ed i singoli condomini (motivo per il quale la lesione del decoro può essere contestata dalla compagine ma anche dal singolo partecipante alla stessa).
Chi intende installare delle inferriate alle portefinestre, pertanto, deve fare in modo che tale manufatto s’inserisca nel contesto estetico senza pregiudicarlo. Si tratta di una valutazione che sfugge da catalogazioni generali e che non può non tenere in considerazione lo stato dei luoghi.
In questo contesto, seppur si tratta solamente di una pronuncia di un Giudice di Pace (che in termini di autorevolezza ha meno valore di una sentenza di Cassazione o di Corte d’appello), è bene ricordare che è stato affermato che “le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente” (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).
Le inferriate alle portefinestre, ad avviso di chi scrive, rientrano nel concetto di installazioni presenti da così tanto tempo da potere essere considerate non alterative dell’estetica dell’edificio.
In ogni caso è bene sempre ricordare che se il condominio è dotato d’un regolamento di natura contrattuale è bene consultarlo con attenzione in quanto esso può contenere delle clausole che escludano qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio, al di là della sua natura pregiudizievole (cfr. Cass. Cass. 6 ottobre 2009 n. 11121).
Il regolamento assembleare, invece, può disciplinare opere ed interventi in grado d’incidere sul decoro dell’edificio, senza però comprimere il diritto dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva. Come dire: se è presente un regolamento assembleare esso può specificare le caratteristiche di inferriate ed altri manufatti, ma mai vietarli a priori.
In ogni caso è bene ricordare che ai sensi dell’art. 1122 c.c. il condomino deve astenersi dalla realizzazione di opere lesive del decoro, della sicurezza e della stabilità dell’edificio e deve sempre comunicarne la realizzazione all’amministratore che deve a sua volta riferirne all’assemblea.
In buona sostanza, dal punto di vista delle norme condominiali, l’unico modo per essere certi di non andare incontro a contestazioni d’ogni genere è ottenere il consenso scritto di tutti i condomini in relazione allo specifico intervento che s’intende realizzare.
E’ consigliabile, infine, consultare gli Uffici Comunali competenti perché una simile opera potrebbe essere assoggettata alla richiesta di autorizzazioni amministrative.