Portone
Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il portone d’ingresso, che sia strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di due corpi di fabbrica, appartenenti a proprietari diversi, ma costituenti un’unica entità immobiliare, deve presumersi oggetto di comunione dei predetti proprietari, ancorché costruito da uno solo di essi, se il contrario non risulti dal titolo. La disciplina del condominio degli edifici, infatti, trova applicazione anche con riguardo ai fabbricati che si sviluppano con una pluralità di proprietà individuali in senso verticale, anziché orizzontale.
* Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1977, n. 4986.
Nel c.d. piccolo condominio – al quale si applicano, per l’amministrazione, le norme degli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c., piuttosto che quelle dell’art. 1136 c.c. – pur non essendo prescritte formalità particolari per la convocazione dell’assemblea, è sempre necessario che a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione dell’assemblea e che b) la delibera riceva il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c.
* Trib. civ. Brescia, sez. II, 11 gennaio 2001, n. 199, Breda A. c. Breda G., in Arch. loc. e cond. 2001, 575.
È nulla la delibera assembleare che disponga la chiusura permanente del portone d’ingresso dell’androne senza prevedere alcuna misura che ne consenta l’agevole apertura da parte dei soggetti legittimati al passaggio automobilistico.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1989, Scacchetti ed altra c. Condominio di via Melzo, 28, Milano, in Arch. loc. e cond. 1989, 319.
L’apposizione di una serratura manuale al portone di ingresso di un edificio condominiale in sostituzione di un preesistente sistema di apertura elettrocomandata configura un’innovazione vietata ex art. 1120 c.c. in quanto, costringendo a scendere le scale per aprire il portone, determina o può determinare un’evidente compressione alla facoltà di godimento della cosa comune e della stessa proprietà esclusiva nei confronti di chi soffre di gravi limitazioni fisiche.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 1 marzo 1993, Pontali e altre c. Cond. di via Carpi n. 34 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1994, 619.