Il D.Lgs 2/2/2002 n. 27, che apporta modiche alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano, D.Lgs 31/2001, specifica che il gestore della rete idrica pubblica è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna, inteso come il punto in cui si verifica l’allaccio del condominio. Da quel punto in poi l’impianto è di proprietà del condominio e anche la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ai condomini è dell’amministratore del condominio.
Nei casi in cui i parametri dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti non siano entro i limiti di legge, seppure al punto di consegna questi vengano rispettati, la ASL di competenza territoriale potrà imporre, ai fini della tutela della salute pubblica, l’esecuzione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua erogata e ripristinare i parametri imposti dalla legge. In tali casi sono anche previste sanzioni a carico dell’amministratore.
Per la valutazione della qualità di un condominio comunemente viene consigliato almeno un prelievo a piano terra ed uno nell’ultimo piano per avere un quadro più corretto della qualità dell’acqua erogata, ed eventualmente individuale il punto dell’impianto che determina una contaminazione, chimica o microbiologica. Detto questo, l’amministratore di condominio ha la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ma non un obbligo esplicito di analisi periodica. Chiaramente al fine di garantire la salubrità dell’acqua un’analisi chimica e microbiologica andrà eseguita, ma la frequenza e periodicità non sono definite per legge, come invece richiesto per la gestione degli acquedotti. A chiarimento di tale argomento si è espresso anche ufficialmente il Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, della ASL-Lombardia il 30/01/2004 con una circolare (Cir. Asl. Del 16.12.03. n.10774- protocollo int. 0978/AB) in cui specifica che non è obbligatorio alcun controllo da parte degli amministratori, per legge, senza però eliminare la responsabilità che tali soggetti hanno in merito alla garanzia della qualità dell’acqua distribuita nell’edificio da loro amministrato, con relative sanzioni nel caso in cui si verificassero episodi si malesseri causati da una cattiva gestione degli impianti o cisterne dell’acqua. Tale circolare è stata poi avallata dal parere del Ministero della Sanità in data il 10/06/2004.
L’analisi dell’acqua del condominio è una responsabilità, stabilita dalla legge, che ricade sull’amministratore dello stabile. Il D.Lgs. 27/2002, che va a modificare quanto era stato previsto dal D.LGs. 31/2001, mette in chiaro che la qualità dell’acqua deve essere garantita dal responsabile dell’acquedotto fino all’allaccio con l’impianto del condominio, mentre, da li in poi, è l’amministratore che deve assicurasi che l’acqua sia salubre e potabile.
Per un corretto svolgimento delle analisi dell’acqua del condomini è opportuno attingere i campioni in diversi punti dell’impianto, così da assicurarsi che non ci siano infiltrazioni o agenti contaminati. L’acqua deve essere presa al primo piano e, successivamente, all’ultimo, così da avere un quadro di riferimento chiaro e preciso della salubrità dell’acqua.
Le analisi che l’acqua di condominio deve superare sono di tipo chimico, per evitare che ci siano elementi, come il piombo o il ferro, disciolti nell’acqua e di tipo biologico. L’amministratore, inoltre, ha l’obbligo di far effettuare queste analisi a cadenza periodica, così come previsto dalla legge.