Novità sulla legge di Bilancio 2017

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e tracciabilità dei pagamenti

La legge di Bilancio 2017, articolo 1 comma 36, ha integrato l’art. 25-ter del DPR 600/1973, introducendo i commi 2-bis e 2-ter, con specifico riferimento al condominio, in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti.

 

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

Con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, viene disposto che il condominio, (in qualità di sostituto d’imposta) è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a € 500,00. Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Rimane tuttavia invariata la facoltà di procedere ugualmente al pagamento mensile entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo.

 

Tracciabilità dei pagamenti

Con il nuovo comma 2-ter viene invece introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal condominio. La nuova disposizione prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi al condominio, deve essere eseguito con modalità tracciabili, ossia mediante conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso, ovvero attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che saranno definiti con decreto ministeriale. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Si ricorda che l’articolo 1129 c.c. già prevede che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (disposizione introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 220 del 2012). La nuova norma introduce di fatto solo l’applicabilità di pesanti sanzioni, assimilabili a quelle della mancata comunicazione di dati fiscali alla Amministrazione Fiscale, prima non previste.

 

Termine di consegna certificazioni uniche 2017

L’art. 7-quater comma 14 del DL 193/2014, convertito nella Legge 225/2016 ha posticipato, dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare, ai soggetti interessati, la certificazione relativa all’anno precedente. E’ stato espressamente previsto che il nuovo termine si applichi a decorrere dal l’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016. Le certificazioni riguardanti il 2016 dovranno quindi essere consegnate entro il 31 marzo 2017.

Resta ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle stesse certificazioni.