Riferimenti normativi
Art. 1004 c.c. Spese a carico dell’usufruttuario
Le spese ed in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.
Sono pure a carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di manutenzione.
Art. 1005 c.c. Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta.
L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario durante l’usufrutto l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006 c.c. Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.