
Novità sulla legge di Bilancio 2017

A cura del presidente di Abiconf, dott. Andrea Tolomelli, e del direttore del centro studi nazionale Abiconf, dott. Vincenzo Vecchio] Siamo alle solite, il Decreto legge 124 del 26 ottobre 2019 all’articolo 4, con la previsione di “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, applicata al mondo del condominio determinerà una preoccupante mole di lavoro per gli studi di amministrazione di condominio con un indubbio aumento delle spese per i singoli condòmini ed un necessario stravolgimento delle modalità di gestione degli stabili in condominio.
Si tratta di un provvedimento di difficilissima applicazione pratica, che aumenterà le responsabilità e soprattutto gli adempimenti burocratici, con conseguente aggravio di costi per tutti. Tra l’altro il testo di legge, ad una prima lettura, pare di difficile – se non contrastante – applicazione rispetto allo specifico istituto del condominio negli edifici ed alle operanti norme in materia di privacy.
Dal primo gennaio, chi si avvale di una impresa per un appalto potrà essere chiamato a rispondere per il mancato versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di tutta la durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato.
Una previsione che determinerà un incredibile aumento di lavoro per gli studi di amministrazione dei condomini che saranno conseguentemente obbligati ad aumentare il proprio personale ed a richiedere maggiori compensi per la gestione annua e straordinaria dei condomini gestiti.
Tutto ciò costerà tantissimo a tutti coloro che vivono in condominio e determinerà preoccupanti problemi agli studi di amministrazione specie in un periodo d’inizio anno già molto impegnativo per le certificazioni per le detrazioni fiscali degli interventi edilizi soggetti ad agevolazione fiscale.
All’articolo 4 del decreto fiscale è previsto che chi affida opere ad una impresa non si potrà limitare a pagare quanto dovuto per l’appalto, ma dovrà versare – tempestivamente – allo Stato le ritenute di acconto dovute dall’impresa per il personale dipendente direttamente impiegato nel condominio.
Per capire cosa avverrà facciamo un semplice esempio.
L’amministratore di condominio (vale anche per gli imprenditori) che ha appaltato dei lavori o servizi, per esempio di pulizia, manutenzione o altro, non dovrà pagare all’impresa il prezzo pattuito (ricordiamo al netto della trattenuta per la ritenuta d’acconto da versare all’Erario) ma dovrà aspettare che l’impresa gli comunichi a quanto ammontano le ritenute sulla busta paga dei dipendenti utilizzati in quello specifico rapporto, che gli versi quanto indicato (oppure gli venga richiesta dall’appaltatore stesso una compensazione su quanto dovuto all’impresa dal condominio ed esigibile alla data), e a sua volta provvederà al tempestivo versamento al fisco di tale importo. Tutto il meccanismo si basa su comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.
Questo meccanismo non si applica alle grandi imprese che nel biennio hanno versato ritenute per almeno 2 milioni di euro.
Verranno, pertanto, prevedibilmente danneggiate quelle piccole aziende con dipendenti che sono il cuore pulsante dall’economia che lavora nell’ambito condominiale.
Ancora un’altra previsione di competenze improprie che vengono addossate agli amministratori di condominio che già si sono dovuti far carico di prestazioni a favore dell’Erario, di servizi “bancari” e “postali” con le innumerevoli operazioni on-line ed ora anche del pagamento delle ritenute per le imprese appaltate. Siamo all’inverosimile.
Quanto alle regole di gestione dei condomini, per rispettare le tempistiche previste dalla legge, e non incorrere nelle onerose sanzioni, dovranno necessariamente istituirsi e raccogliersi, per ogni gestione condominiale, sufficienti fondi cassa in aggiunta alle normali previsioni di bilancio.
Chiediamo pertanto l’esclusione dei condomini da questa previsione.
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Art. 4
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: “Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. All’articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: “a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”. 4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 e’ subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.