Chi convoca l’assemblea dei Condomini

  • L’Amministratore
  • I condomini

 

L’Amministratore:

  • convoca l’assemblea di condominio “ordinaria” per l’approvazione del rendiconto consuntivo (art. 1130 c.c. comma 1° e 10°) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • Convoca l’assemblea “straordinaria” quando lo ritiene più opportuno (art. 66 disp. Att. c.c.)
  • Convoca l’assemblea “straordinaria” dei condomini a richiesta dei condomini (art. 66 disp. Att. c.c., primo comma: due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio).
  • Provvede alla convocazione dell’assemblea dei condomini, entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione di innovazioni (ex novellato art. 1120 c.c.) volte a migliorare la sicurezza e la salubrità del fabbricato, eliminare le barriere architettoniche, al contenimento del consumo energetico, realizzare parcheggi, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune, all’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite.
  • Provvedere alla convocazione dell’assemblea, a richiesta dei condomini, per la revoca dell’incarico di amministrazione (art. 1129 c.c. comma 12, N° 1)

I condomini:

  • in mancanza dell’Amministratore (art. 66 disp. Att. c.c., comma 2)
  • in caso di mancata ottemperanza dell’Amministratore alla richiesta formulatagli ex art. 66 disp. Att. c.c., 1° comma.
  • in caso di perdita dei requisiti di onorabilità o capacità ex art. 71 – bis. disp. Att. c.c.. In tal caso la norma recita: In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.