- Limiti all’Amministratore
Ai sensi dell’articolo 67 disp. att. c.c., comma 6, all’Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
- Limiti ai condomini
Ai sensi dell’articolo 67 disp. att. c.c., comma 1°, ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
N.B. LA DELEGA PUO’ AVERE SOLO FORMA SCRITTA
A norma dell’articolo 72 delle disposizioni di attuazione il contenuto dell’articolo 67 è inderogabile. Pertanto nel caso di diverse pattuizioni nell’ambito di regolamenti di condominio preesistenti:
- 1) Per quelle norme che prevedono limiti (o forme) meno rigorosi del nuovo dettato legislativo dovranno considerarsi affette da nullità;
Per quelle norme che prevedono, viceversa, limiti più rigorosi potranno ritenersi valide – in quanto nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti – salvo, ovviamente, il caso di restrizioni così ingerenti da tradursi in una sostanziale esclusione del potere di delega (come ad esempio l’esclusione del potere di delega o la possibilità di conferire mandato solo ad un condomino o ad un familiare