Può accadere che di fronte alla scelta di affrontare una causa non tutti i condomini siano d’accordo. Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che: “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.“
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
In sostanza ogni condomino, singolarmente considerato, può dissociarsi da una lite sia essa attiva, sia essa passiva.
Colui il quale intenda far valere dissociarsi da una controversia deve fare notificare al condominio, in persona dell’amministratore, il proprio dissenso entro 30 giorni dalla data della delibera che decide sulla lite. In questo caso il dissenziente separa la propria responsabilità, da quella degli altri condomini in relazione all’esito della lite. Ciò significa che in caso di soccombenza del condominio egli dovrà essere tenuto esente dalla richiesta pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite.
Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. dice che il condomino dissenziente può rivalersi sugli altri condomini in quei casi in cui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Si tratta, evidentemente, di una norma posta a tutela del condomino che si sia visto costretto a pagare in favore della controparte.
Infine nel caso in cui la lite, da cui il condomino si sia dissociato, abbia esito favorevole al condominio, il dissenziente che ha tratto vantaggio dall’esito favorevole della controversia sarà tenuto a contribuire a quella parte che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. Questa circostanza ricorre nei casi in cui vi sia compensazione delle spese o esito negativo delle procedure esecutive. Sicuramente il condomino non dovrà contribuire in quei casi in cui sia stato il condominio a decidere di non proseguire nel recupero delle spese dalla controparte.