L’Articolo 1126 c.c prevede che, nel caso di lastrici solari in uso esclusivo il titolare dell’uso esclusivo paghi un terzo della spesa ed i due terzi dovranno essere sostenuti dai condomini sottostanti al lastrico in ragione proporzionale al valore delle unità immobiliari di ciascuno. Il Legislatore adopera così, una graduazione del criterio dell’utilità attribuendo un terzo della spesa a chi ha diritto ad esercitarvi il calpestio ed utilità connesse ed i due terzi a coloro che traggono riparo dal lastrico, prevedendo la ripartizione tra loro della spesa su base proporzionale.
“art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo: Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli di essi che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o delle porzioni di piano di ciascuno”