Quorum Costitutivi
1ª convocazione:
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al Condominio.
2ª convocazione:
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al Condominio.
Quorum deliberativi
A) Specifici e vincolati indifferentemente per l’assemblea di prima o di seconda convocazione:
1) di maggioranza qualificata cui all’art. 1136 c.c., 2° comma: maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Per le deliberazioni che concernono:
• la nomina e la revoca dell’amministratore.
• le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’Amministratore medesimo.
• autorizzazione assembleare a partecipare a sessioni di mediazione (art. 71 quater disp. att. c.c.) ed eventuale accettazione dell’accordo di mediazione.
• la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità.
• ex articolo 1117-quater le delibere relative alla cessazione di attività che incidono negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni.
• ex articolo 1120, secondo comma le innovazioni dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico o alla realizzazione di parcheggi.
• ex articolo 1122-ter relativamente all’adozione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
• ex articolo 1135, terzo comma relativamente all’autorizzazione all’Amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
• l’approvazione del regolamento di condominio ex art. 1138 c.c.
2) Innovativi, di cui all’art. 1136 c.c., 5° comma: maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio.
• per le innovazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, c.c.
• per le innovazioni di cui all’articolo 1122-bis, terzo comma. Ci si riferisce alle opere che l’assemblea dei condomini può prescrivere per l’adeguamento alla sicurezza o al decoro dell’edificio per gli impianti non centralizzati radiotelevisivi o per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del singolo condomino. Oppure alla ripartizione dell’uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni.
Per gli impianti non centralizzati radiotelevisivi o per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del singolo condomino già esistenti all’entrata in vigore della norma di riforma (18 giugno 2013) in seconda convocazione varrà il terzo comma dell’articolo 1136 c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
B) Residuali dell’Assemblea di seconda convocazione ex art. 1136, 3° comma c.c.: maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Sono quorum residuali in quanto riferibili per “differenza” rispetto ai quorum specifici ed utilizzabili pertanto per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e attività manutentiva ordinaria non di notevole entità.
Art. 1136 c.c.
Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.