Requisiti – Nomina Amministratore

  1. Requisiti dell’Amministratore di Condominio

La norma di riferimento è il nuovo articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile

Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio coloro:

  1. a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  2. b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. d) che non sono interdetti o inabilitati;
  5. e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’Amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di Amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Pertanto:

L’incarico di Amministrazione condominiale potrà essere assunto da:

  • persone fisiche
  • società si persone o di capitale ( come esplicitamente previsto dal nuova articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al c.c.)

Requisiti:

  • di capacità giuridica
  • di onorabilità
  • di capacità tecnico professionale

Requisiti di capacità giuridica

  • godimento dei diritti civili
  • non essere interdetto o inabilitato

Requisiti di onorabilità

  • non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere stati annotati nell’elenco dei protesti cambiari.

La perdita dei requisiti di capacità giuridica o di onorabilità comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino potrà convocare, senza formalità, l’assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.

Requisiti di capacità tecnico professionale

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver frequentato un corso di formazione iniziale. Che ai sensi del D.M. N° 140/2014 consta in un corso certificato di almeno 72 ore annue, con esame finale.
  • svolgere l’attività di formazione periodica. Che ai sensi del D.M. N° 140/2014 consta quanto meno in un corso di aggiornamento professionale certificato di 15 ore annue.

Esenzioni particolari, rispetto ai requisiti tecnico professionali:

  • l’Amministratore nominato tra i condomini può anche non possedere i requisiti tecnico professionali suddetti.
  • Coloro che hanno svolto l’attività di Amministrazione di Condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, potranno svolgere l’attività anche in mancanza dei requisiti di scolarizzazione e di aver frequentato un corso di formazione professionale salvo esclusivamente l’obbligo di formazione periodica.

L’adempimento dell’obbligo di formazione professionale potrebbe essere ricondotto ai c.d. “dati professionali” che l’Amministratore deve fornire ai condomini nell’ambito della contrattualizzazione dell’incarico (di nomina o rinnovo), ai sensi del novellato secondo comma dell’articolo 1129 c.c., e pertanto il mancato adempimento ai sensi del punto 8 del successivo comma 12 dell’articolo 1129, c.c. potrebbe configurarsi come una grave irregolarità motivo di revoca dell’incarico, come del resto la non veritiera dichiarazione in ordine al titolo di studio o alla partecipazione al richiesto corso di formazione per Amministratori di condominio.