La revoca dell’Amministratore di Condominio
possono revocare l’Amministratore di Condominio, ai sensi del novellato articolo 1129 c.c. comma 11:
- I condomini
- L’Autorità giudiziaria
La revoca dell’Amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Ai sensi dell’articolo 71 bis comma quarto c.c., nel caso l’Amministratore perda i requisiti di capacità o onorabilità ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.
L’Autorità giudiziaria, quando:
- provvedimento che esorbita dalle competenze dell’Amministratore non comunicato tempestivamente all’assemblea dei condomini ex art. 1131 c.c.
- per il caso previsto dall’art. 68 disp.att.c.c. – 2° comma: Ai solo fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’art. 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il Condominio in persona dell’Amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’asemblea dei condomini. L’Amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
- non rende il conto della gestione (riteniamo entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario come disposto dal 10° comma dell’articolo 1130 c.c.).
- nei casi di gravi irregolarità previsti dal comma 12 dell’articolo 1129 c.c., ovverosia:
- l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale oppure il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea.
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva
- l’inottemperanza agli obblighi di corretta tenuta dei registri condominiali di cui all’articolo 1130 c.c., numeri 6), 7) e 9).
- l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali di cui al secondo comma del articolo 1129 c.c
Per i casi di c.d. gravissima irregolarità (previsti sempre dal 11° comma dell’art. 1129 c.c.):
- gravi irregolarità fiscali ( lasciata all’apprezzamento del Giudice )
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale
I condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’Amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Attenzione: ai sensi dell’articolo 1129 c.c. comma 13, in caso di revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’Amministratore revocato.
Ai sensi dell’articolo 64 delle disposizioni di attuazione al c.c. sulla revoca dell’Amministratore, nei casi indicati dall’11° comma dell’articolo 1129 c.c. e dal 4° comma dell’articolo 1131 c.c., il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, con decreto motivato, sentito l’Amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.