Riscaldamento centralizzato

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Contabilizzazione diretta e indiretta legislazione di riferimento

Legge 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. “Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita.” Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre sull’Efficienza Energetica Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, per il conseguimento dell’obiettivo Europeo 20-20-20 entro il 2020: • ridurre del 20% le emissioni di gas serra • ridurre del 20% il fabbisogno di energia primari, • soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili). Si esprime per la prima volta il concetto di contabilizzazione individuale preferibilmente diretta o, se non tecnicamente possibile, di tipo indiretta. D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” Utilizzo di contabilizzazione e termoregolazione in caso di mera sostituzione di generatore. Obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione di impianto termico. Mantenimento dell’impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative. D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/ CE e 2006/32/CE.” Rafforza l’utilizzo della norma tecnica UNI 10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del decreto. © Copyright Neotech Srl – Vietata copia e ridistribuzione UNI EN 1434 – Contabilizzazione Diretta UNI 10200 – Suddivisione Spese contabilizzazione diretta e indiretta norme tecniche di riferimento UNI EN 834 Definisce i requisiti tecnici per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture dei ripartitori di calore per la contabilizzazione indiretta delle spese energetiche. UNI 10200/2013 Definisce i criteri di ripartizione da adottare per l’equa suddivisione delle spese energetiche nei condomini dotati di sistemi di contabilizzazione. UNI EN 1434-6 “La Norma Europea descrive l’installazione, la messa in servizio, il controllo e la manutenzione dei contatori di calore, intesi come lo strumento atto alla misurazione del calore che, in un circuito a scambio termico, viene assorbito (raffreddamento) o rilasciato (riscaldamento) da un liquido definito come liquido conduttore di calore.”

Perchè l’installazione è obbligatoria

Decreto Legislativo Scadenza Installazioni DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Art. 16 “5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo: b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali…” perchèl’installazione èobbligatoria DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Art. 16 “8. É soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d*” d*) …per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento… l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

Il progetto è obbligatorio

 31 dicembre 2016 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 L’ installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore deve essere effettuata entro il limite del 31/12/2016, dopodichè scattano le sanzioni in caso di ispezione. Certamente, ma oltre ad esserlo per legge è soprattutto opportuno per l’Amministratore di condominio perchè: • Garantisce al condomino l’efficacia dell’intervento e fornisce utili strumenti per dare risposte concrete ai Condomini • Se il progetto dovesse essere sbagliato, il condominio può rivalersi sul Progettista • Se l’installatore non rispetta il progetto, dovrà risponderne al condominio in caso di contestazioni • In caso di impianti mal funzionanti è un valido strumento che tutela l’Amministratore e il condominio • Solo con un’analisi energetica del condominio, il Progettista può indicare le modalità di riparto della spesa conformi alla UNI 10200

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 L’ installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore deve essere effettuata entro il limite del 31/12/2016, dopodichè scattano le sanzioni in caso di ispezione.

Si rischiano Sanzioni?

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014 all’art. 9, comma 5, lettera D, prevede espressamente che la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti. L’art.16, comma 8 dello stesso del Decreto Legislativo dispone inoltre che, la ripartizione della spesa effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma UNI 10200, è sanzionabile da 500 a 2500 euro. Le modalità di calcolo indicate dalla UNI 10200 non prevedono l’utilizzo dei coefficienti correttivi, di conseguenza il loro utilizzo è da considerarsi non conforme alla legge.

Scadenza Installazioni

Il passaggio dalla suddivisione a millesimi della spese di riscaldamento a quella a “consumo” è un notevole passo avanti verso il risparmio energetico. Infatti chi prima apriva le finestre per diminuire la temperatura del proprio alloggio imparerà che è più economico diminuire il flusso di energia termica che arriva dal proprio corpo scaldante tramite la valvola termostatica oppure, in caso di utilizzo discontinuo della propria abitazione, potrà spegnere il proprio impianto in alcuni periodi della giornata. In entrambi i casi diminuirà le proprie spese di riscaldamento. Ma sia l’installazione dei dispositivi di termoregolazione dei locali che le modalità di riparto delle spese devono seguire stretti percorsi logici e normativi. La progettazione dell’intervento idraulico (per altro obbligatorio ai sensi della Legge 10/1991) deve garantire l’assenza di rumorosità e la perfetta efficienza del sistema anche quando l’impianto assomma numerosi anni di vita alle spalle. L’intervento infatti trasforma un impianto a temperatura variabile ad un impianto a temperatura e portata variabile e deve essere adeguatamente progettato per evitare sgradevoli disservizi. Parallelamente solo un progettista qualificato potrà determinare, in perfetta aderenza ai disposti della norma UNI 10200/2013, come debbano essere suddivise le spese tra i condomini. È il caso di ricordare che la suddivisione delle spese secondo la norma UNI sopra citata è diventata, ai sensi del D. Lgs. 102/2014, un obbligo di Legge. Quindi “progettare” non è solo un obbligo di Legge ma una garanzia a tutela sia del Condomino che dell’amministratore “Committente”. Perito Termotecnico Gino De Simoni

Suddivisione delle spese per il riscaldamento

Spese per combustibile o teleriscaldamento + Spese energia elettrica per funzionamento impianto Rendimento della Caldaia

Costo energia necessaria al condominio

Prelievi Volontari  consumi volontari rappresentano il reale consumo pro abitazione per combustibile o teleriscaldamento + energia elettrica. Per la corretta determinazione dei costi è necessaria l’installazione, in ogni unità abitativa, di apparecchiature per la ripartizione e contabilizzazione del calore. Tutte le voci di spesa devono essere evidenziate in bolletta come richiesto dalla norma UNI 10200.

Prelievi Involontari I consumi involontari rappresentano le perdite di rete e variano in ragione della tipologia impiantistica e dallo stato delle coibentazioni. Devono essere calcolati in modo analitico, oppure, in mancanza di schemi degli impianti, si utilizzano i valori tabellati (UNI 10200). In stabili «tradizionali» sono pari al 22% – 25% del fabbisogno di energia termica. Il valore dei consumi involontari è assunto in modo «fisso» non correlato alla quantità di energia erogata durante l’anno.

1   Perché occorre far redigere il progetto per la ripartizione?

Il progetto è obbligatorio ai sensi della legge 10/91 • Il progetto garantisce al condominio l’efficacia dell’intervento • Se il progetto fosse «sbagliato» il condominio ha un responsabile su cui rivalersi (il progettista) • Se l’esecutore non rispetta il progetto il condominio ha un responsabile su cui rivalersi (l’installatore) • Nel caso di impianto mal funzionante in assenza di progetto come si tutela l’amministratore che non l’ha commissionato? Il progetto costituisce una TUTELA per il condominio e per l’amministratore. • Il progetto definisce i lavori da eseguire, la tipologia dei materiali da installare, la modalità di esecuzione dei lavori • Il progetto contiene le indicazioni delle modalità di riparto delle spese, la determinazione delle quote dei consumi involontari (quote fisse) Senza un progetto l’amministratore NON PUÒ determinare il corretto riparto delle spese tra i condomini. • Progettare significa pensare PRIMA di «fare» • Cosa e come «fare» lo indica il progettista DOPO avere eseguito l’analisi della situazione in campo • Approvare preventivi lavori prima di aver predisposto il progetto significa deliberare opere probabilmente non conformi al progetto Il progetto deve essere redatto PRIMA di deliberare i lavori

2   Come funziona il ripartitore? Il ripartitore di calore calcola l’energia emessa da ogni singolo radiatore. La cessione di calore viene calcolata sulla base della differenza di temperatura tra il corpo scaldante, l’ambiente ed un coefficiente caratteristico del calorifero. Il coefficiente viene calcolato sulla base delle specifiche caratteristiche tecniche del calorifero quali la tipologia, il materiale costruttivo e la potenza radiante. Questa operazione è particolarmente delicata; eventuali errori portano al mal funzionamento del sistema ed errori nella contabilizzazione.

3    Ci sono aziende specializzate a cui affidare l’installazione e la gestione del sistema di contabilizzazione?

Certamente, ci sono aziende specializzate esclusivamente nell’installazione e gestione di sistemi ci contabilizzazione delle spese energetiche, i loro punti di forza sono: Specializzazione: Garantiscono know-how specifico ed esperienza comprovata e certificata. Servizio post vendita: Offrono assistenza front office specializzata, dedicata all’Amministratore e all’Utente finale. Flessibilità: Sono specializzate nella gestione delle diverse marche presenti nel mercato, garantendo all’Amministrazione la massima flessibilità nell’acquisizione e la gestione di nuovi condomini. Privacy: Garantiscono la gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti e la massima accessibilità all’Amministrazione. Soluzioni: Ad ogni domanda la giusta risposta. Garantiscono la gestione delle diverse problematiche (cambio inquilino, non reperibilità dell’utente in fase di installazione, rottura accidentale delle apparecchiature….) nel rispetto delle disposizioni vigenti, senza oneri a carico dell’Amministrazione di Condominio. Trasparenza: Garantiscono contratti di manutenzione post vendita con prezzi chiari, competitivi e prestabiliti per tutta la durata del contratto. Massima Neutralità: Sempre più utenti “pretendono” che la gestione di un sistema di risparmio energetico sia affidato ad aziende senza interessi nella conduzione della centrale termica o la fornitura di combustibile.