E’ stato modificato l’art. 25-ter del DPR 600/73 con l’inserimento del nuoco comma 2-bis, secondo cui il versamento della ritenuta fiscale d’acconto 4% operata dal condominio all’atto del pagamento dei corrispettivi relativi a contratti di appalto, è effettuato dal Condominio quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di € 500,00. Il Condominio è tenuto all’obbligo dei versamento entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il predetto importo.
Tracciabilità dei pagamenti: Il successivo comma 2-ter, stabilisce che il pagamento dei corrispettivi riguardanti contratti di appalto deve essere eseguito dai Condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
L’inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00 (D. Lgs. n. 471/97 Art. 11 c. 1). Si ricorda altresì che l’Amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c. “è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”
Legge di Bilancio 2017 (L. 232 del 11/12/2016)
Art. 1 comma 36: Dopo il comma 2 dell’art. 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 introdotto dalla L. n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 43 sono aggiunti i seguenti:
2-bis: Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal Condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di € 500,00. Il Condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 Giugno ed il 20 Dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
2-ter: Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 23/08/1988 . L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 471 del 18/12/1997 art. 11 comma 1
Nuovo Art. 25-ter DPR 600/73
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal Condominio all’Appaltatore (in vigore dal 01/01/2017)
1) Il Condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con l’obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa.
2) La ritenuta, di cui al comma 1, è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera (i), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto n. 917 del Presidente della Repubblica del 22/12/1986.
2-bis) Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale spstituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate, raggiunga l’importo di € 500,00. Il Condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 Giugno ed il 20 Dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
2-ter) Il pagamento dei corrispettividi cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi della Legge n. 400 del 23/08/1988, art. 17 comma 3. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 471 del 18/12/1997 art. 11 comma 1.