La legge di riforma dell’Istituto del Condominio n° 220/2013 interviene i merito alle tabelle millesimali, rivedendo gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione al c.c., che tradizionalmente trattano la materia.
Così il nuovo articolo 68delle disp. att. al c.c dispone:
“Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118, per gli effetti indicati dagli art. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento condominiale.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Il Legislatore riformatore ha così sostanzialmente lasciato immutato il disposto dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione, rispetto alla previgente formulazione¹, salvo la specificazione di una eventuale diversa precisazione contenuta negli atti di acquisto “titolo” ed il riferimento all’unità immobiliare e non più al “piano o porzione di piano” (formulazione sinceramente più datata).
(Definizione tabella millesimale)
Dall’art. 68 delle disposizioni di attuazione al c.c., ricaviamo la tradizionale definizione di tabella millesimale di proprietà, ovverosia: il rapporto, su base millesimale, che esprime il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell’intero stabile, rappresentando così la quota di comproprietà di ogni condomino sulle parti comuni ed il rispettivo dovere di contribuzione per la necessaria manutenzione delle parti comuni.
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¹Previgente Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi n millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
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Viceversa, il Legislatore riformatore interviene radicalmente sul disposto di cui all’art. 69 delle disp. att. al c.c. prevedendo che:
(modifica delle tabelle millesimali)
“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’art. 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’art. 1136 – 2° comma, del c.c, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore:
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento / diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di UN QUINTO il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso, il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’art. 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’Amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’Amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle, per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.”
A nostro avviso, occorre, da subito, premettere che, la nuova norma non può essere posta in raffronto con tutta quella giurisprudenza, previgente alla riforma dell’Istituto, che andando ad interpretare l’allora disposto di cui all’art. 69² delle disposizioni di attuazione affrontò la tematica dell’approvazione e rettifica delle tabelle millesimali, passando dal più datato orientamento che riteneva le tabelle millesimali approvabili e modificabili solo con il consenso dell’unanimità dei partecipanti fino al più recente filone giurisprudenziale – consacrato con la nota della Suprema Corte di Cassazione a sezione unite n° 18477 del luglio 2010 – che affermava come attuabile l’approvazione o la modifica delle tabelle millesimali con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 – 2° comma, c.c. – maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Difatti, il previgente disposto no faceva alcun riferimento alle maggioranza deliberative per le tabelle millesimali, rinvenute dall’ultima giurisprudenza dell’art. 1136 – 2° comma c.c., stante l’espresso riferimento alla tabella millesimale come allegato al Regolamento di Condominio, adottabile ai sensi dell’articolo 1138 c.c. con la suddetta maggioranza indicata all’art. 1136 – 2° comma c.c.
Con ciò smentendo quella giurisprudenza, più datata, che riteneva l’approvazione della tabella millesimale un atto negoziale, che esulava dalle prerogative proprie dell’assemblea e come tale adottabile solamente contrattualmente con l’unanime consenso di tutti i condomini.
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²Previgente Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: (1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; (2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
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Oggi, il nuovo articolo 69, viceversa, prevede espressamente che, le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificati all’unanimità, salvo che, per due precisi casi ove la rettifica o la modifica possono avvenire con la maggioranza prevista dall’art. 1136 – 2° comma del c.c., ovverosia:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore:
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento / diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di UN QUINTO il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
(Casi di modifica a maggioranza)
Le suddette casistiche sono sostanzialmente quelle già previste come causa di revisione o modifica delle tabelle millesimali nel previgente testo, pertanto potremmo far riferimento alla giurisprudenza che ebbe ad analizzare tali fattispecie. Così:
1) L’errore che può dar origine alla rettifica o modifica, come analizzato dalla giurisprudenza espressasi al riguardo – vedi ex plurimis Cassazione Civile n° 116 del 11 gennaio 1982 – riguarda gli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità (estensione, altezza, ubicazione), e può essere un errore su elementi di fatto (erronea convinzione che un’unità immobiliare abbia un’estensione diversa da quella effettiva) o errore su elementi di diritto ( erronea convinzione che nella determinazione del valore si debba tener conto di alcuni elementi in verità irrilevanti per legge).
Tra l’altro, la giurisprudenza ha ampliato estremamente la portata del concetto di errore, stabilendo, fin dalla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione – a sezioni unite – n° 6222 del 9 luglio 1997, che l’errore che giustifica la revisione della tabella millesimale, non coincide con l’errore vizio del consenso di cui agli art. 1428 c.c. e seguenti³, ma consiste nell’effettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle (concetto ripreso anche nella successiva giurisprudenza, vedi ex plurimis Cassazione Civile n° 7300 del 26 marzo 2010).
2) Il Legislatore riformatore quantifica poi il limite – precedentemente lasciato all’apprezzamento del Giudice adito posto il mero riferimento alla notevole alterazione – affinché possa deliberarsi a maggioranza qualificata o disposta giudizialmente la revisione della tabella millesimale in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento / diminuzione delle unità immobiliari, nell’ambito di più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Disponendo, in quest’ultimo caso, che il della revisione della tabella millesimale dovrà essere sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ricordiamo che in precedenza, in assenza di un preciso dettato nominativo, la giurisprudenza attribuiva tale costo all’intera collettività condominiale dovendosi ritenere la tabella millesimale uno strumento d’interesse di tutta la collettività e di conseguenza la variazione nell’interesse della medesima che ne avrebbe così dovuto sostenere i relativi costi.
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³Il c.d. (così denominato) errore sostanziale, mutato dalla disciplina contrattuale , può ricadere sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità dell’oggetto e della prestazione, su una qualità dell’oggetto, sull’identità e sulle qualità dell’altro contraente ( determinanti al consenso ) o su di un errore di diritto ( ragione unica e principale del contratto ).
ªCassazione Civile n° 5686 del 19 ottobre 1988
In tema di Condominio negli edifici, il consenso in ordine alla formazione delle tabelle millesimali oppure alla loro modifica, non richiedono la forma scritta ab substantiam, può ben manifestarsi per facta concludentia, come la concreta applicazione delle stesse tabelle per più anni.
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(L’approvazione di una nuova tabella millesimale)
Permane l’incertezza nel nuovo dettato normativo relativamente alla tematica dell’approvazione di una tabella prima non esistente in quanto non è espressamente previsto alcunché a riguardo.
Potrebbe al riguardo sostenersi che, in considerazione del fatto che il Legislatore riformatore cita espressamente che le tabelle millesimali sono modificate e rettificate all’unanimità salvo due casi circoscritti, l’approvazione di una tabella ex novo, deve parimenti avvenire all’unanimità.
Pertanto, potremmo trovarci di fronte a tabelle millesimali trasferite ai nuovi condomini dall’originario proprietario di tutto il fabbricato, oppure approvate unanimemente dagli stessi.
Al riguardo, ricordiamo che il consenso dei condomini ad una tabella può essere sia espresso in sede assembleare ma anche per facta concludentia (vedi a tal proposito Cassazione Civile n° 5686 del 19 ottobre 1988ª).
Ciò per evidenziare che, l’esistenza di una tabella per parti uguali e la necessità di sostituirla con una tabella millesimale proporzionale ben potrebbe ascriversi alla fattispecie dell’errore – come tale modificabile a maggioranza qualificata – piuttosto che al caso di una tabella ex novo – adottabile all’unanimità.
Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 69 delle disp. att. al c.c., nel prescrivere espressamente che, la modifica o la rettifica della tabella millesimale deve avvenire all’unanimità, non può di per sé far ritenere l’approvazione delle tabelle un atto negoziale e così alo di fuori delle competenze assembleari. Pertanto, innanzi ad una delibera di approvazione della tabella millesimale ex novo non all’unanimità e non impugnata tempestivamente nel termine dei trenta giorni previsti dall’art. 1137 c.c., sarà più arduo sostenerne la nullità; divenendo così, con il trascorrere del suddetto termine, la delibera efficace e vincolante per tutti i condomini e non più impugnabileᵇ
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ᵇA tal proposito è utile riportare, per completezza, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 4569 del 26 febbraio 2014 a mente della quale: l’Atto di approvazione delle tabelle millesimali al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 – 2° comma, c.c..
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La previsione di cui all’art. 69 sulla possibilità di rettificare o modificare le tabelle millesimali all’unanimità del consenso assembleare, rafforza, di per sé, i successivi due casi ove l’assemblea può disporre la modifica a maggioranza qualificata. Così, tranne i casi dell’errore o della modifica delle condizioni del fabbricato che alteri per più di un quinto il valore millesimale anche di un solo condomino, la variazione delle tabelle potrà avvenire solo con il consenso unanime dei condomini. Qui si rispecchia l’indubbia volontà del Legislatore riformatore di assicurare certezza e continuità alle tabelle millesimali ponendole al riparo da continue iniziative volte alla loro modifica ove non siano giustificate dall’esistenza di un errore o dalla rilevante alterazione (ora quantificata nella proporzione di un quinto).
Il riferimento dell’ultimo comma dell’art. 69 delle disposizioni di attuazione al c.c., al fatto che le norme del medesimo articolo trovano applicazione per la rettifica e la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali, fa si che, la disciplina suddetta trova applicazione per tutte le tabelle, dai millesimi generali di comproprietà a quelli derivanti (ascensore, riscaldamento, parziali ecc.) siano esse di espressione assembleare siano esse di natura contrattuale, attraverso richiami agli atti di acquisto.
(L’Impugnazione delle tabelle millesimali)
Infine, per quanto attiene alla trattazione dell’art. 69 disp. att. al c.c, il 2° comma, introduce una norma processuale individuando nell’Amministratore il soggetto a cui notificare la citazione in Tribunale allorché si vogliano rettificare o modificare i millesimi. Detto comma pone a carico dello steso Amministratore, l’obbligo di avvisare immediatamente l’Assemblea della citazione ricevuta, pena la revoca e l’obbligo di risarcire i danni.
A chiusura di questa veloce trattazione, riteniamo interessante citare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 5690 del 10 marzo 2011 a mente della quale: “Nel caso di tabelle millesimali errate, il Condominio una volta ottenuta la revisione giudiziale con sentenza avente valore di atto costitutivo, e quindi, priva di efficacia retroattiva, può sulla base dei nuovi parametri, solo agire con l’azione di indebito arricchimento per ottenere, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, il rimborso delle spese che uno dei comproprietari non ha sostenuto a causa del vizio dello strumento di ripartizione”
Quando si è in presenza dei presupposti previsti dalla legge per modificare la tabella millesimale, ma l’assemblea non riesce a raggiungere il quorum, la tematica può trasferirsi in sede giudiziale. E’ noto che il procedimento non si risolverà in breve tempo richiedendo spesso indagini di natura tecnica.
La decisione giudiziaria non ha natura dichiarativa, ma costitutiva, con la conseguenza che la sua efficacia inizia a decorrere dal passaggio in giudicato.
Pertanto, l’unica azione esperibile da parte di Condominio per ottenere un riequilibrio nella distribuzione delle spese è quella dell’arricchimento senza causa
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ᶜ La sentenza che determina le nuove tabelle millesimali ha natura costitutiva e produce effetti solo dal suo passaggio in giudicato. Sino a tale momento il riparto delle spese operato sulla base delle vecchie tabelle millesimali è valido e efficace tra i condomini. Tribunale Milano, sez XIII, 25 gennaio 2013 n° 1036. Conforme alla Corte di Cassazione n° 7696 del 8 settembre 1994
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